(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                 d'Aosta n. 9 del 23 febbraio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. In attuazione di  quanto  disposto  dall'art.  2,  comma  primo,
lettera h),  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dall'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica  22  febbraio  1982,  n.  182  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per  la
estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e  della  normativa  relativa
agli enti soppressi con l'art.  1-bis  del  decreto-legge  18  agosto
1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), e  dal
decreto legislativo 11 febbraio 1998,  n.  79  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della regione  Valle  d'Aosta  in  materia  di
impianti a  fune,  piste  da  sci  ed  innevamento  artificiale),  la
presente legge disciplina la costruzione, la modifica  e  l'esercizio
di impianti a fune  adibiti  al  trasporto  in  servizio  privato  di
persone, animali, cose. 
  2. La presente legge disciplina gli impianti a fune che  utilizzano
una o piu' funi, impiegate come vie di corsa, come organi di trazione
o come organi portanti-traenti, destinati al servizio  privato.  Sono
esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della  presente   legge   gli
ascensori verticali o inclinati e i montacarichi. 
  3. Sono  considerati  in  servizio  privato  gli  impianti  a  fune
utilizzati gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi
congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali  e  dalle
persone  che  utilizzano  occasionalmente  la  linea  per  assistenza
medica, pubblica sicurezza o simili. Non sono considerati in servizio
privato gli impianti a fune disciplinati  dalla  legge  regionale  18
aprile  2008,  n.  20  (Disposizioni  in  materia  di  concessione  e
costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di
persone o di persone e cose), che soddisfano un interesse di pubblico
trasporto oppure un  interesse  pubblico  finalizzato  allo  sviluppo
turistico. 
  4. Ai fini della presente legge, gli impianti a fune si suddividono
in: 
    a) impianti per il trasporto di persone, animali, cose; 
    b) grandi impianti per il trasporto esclusivo di animali e cose; 
    c) piccoli impianti per il trasporto esclusivo di animali e cose; 
    d) palorci per il trasporto esclusivo di cose; 
    e) impianti temporanei per cantieri e per trasporto di legname. 
  5. Per piccoli impianti ai  sensi  del  comma  4,  lettera  c),  si
intendono quelli destinati al trasporto esclusivo di animali e  cose,
con fune traente o portante-traente, che non superano la capacita' di
trasporto massima fissata con la deliberazione della Giunta regionale
di cui all'art. 17. 
  6. Per palorci ai sensi del comma 4, lettera d), si intendono  fili
o funi a sbalzo, senza fune traente,  per  il  trasporto  di  cose  a
gravita' con capacita' inferiore a 200 daN. 
  7. Per impianti temporanei ai sensi del comma  4,  lettera  e),  si
intendono quelli montati per un periodo di tempo  limitato,  comunque
non superiore alla durata del  cantiere  o  dell'attivita'  cui  sono
asserviti.  Gli  impianti  temporanei  sono  esclusi  dall'ambito  di
applicazione della presente legge, fatta  eccezione  per  quelli  che
attraversano strade pubbliche,  edifici  abitati  e  opere  pubbliche
accessibili al pubblico.