(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 9 del 23 febbraio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma primo, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), e dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 79 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale), la presente legge disciplina la costruzione, la modifica e l'esercizio di impianti a fune adibiti al trasporto in servizio privato di persone, animali, cose. 2. La presente legge disciplina gli impianti a fune che utilizzano una o piu' funi, impiegate come vie di corsa, come organi di trazione o come organi portanti-traenti, destinati al servizio privato. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli ascensori verticali o inclinati e i montacarichi. 3. Sono considerati in servizio privato gli impianti a fune utilizzati gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che utilizzano occasionalmente la linea per assistenza medica, pubblica sicurezza o simili. Non sono considerati in servizio privato gli impianti a fune disciplinati dalla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), che soddisfano un interesse di pubblico trasporto oppure un interesse pubblico finalizzato allo sviluppo turistico. 4. Ai fini della presente legge, gli impianti a fune si suddividono in: a) impianti per il trasporto di persone, animali, cose; b) grandi impianti per il trasporto esclusivo di animali e cose; c) piccoli impianti per il trasporto esclusivo di animali e cose; d) palorci per il trasporto esclusivo di cose; e) impianti temporanei per cantieri e per trasporto di legname. 5. Per piccoli impianti ai sensi del comma 4, lettera c), si intendono quelli destinati al trasporto esclusivo di animali e cose, con fune traente o portante-traente, che non superano la capacita' di trasporto massima fissata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 17. 6. Per palorci ai sensi del comma 4, lettera d), si intendono fili o funi a sbalzo, senza fune traente, per il trasporto di cose a gravita' con capacita' inferiore a 200 daN. 7. Per impianti temporanei ai sensi del comma 4, lettera e), si intendono quelli montati per un periodo di tempo limitato, comunque non superiore alla durata del cantiere o dell'attivita' cui sono asserviti. Gli impianti temporanei sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge, fatta eccezione per quelli che attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico.